martedì 18 ottobre 2022

Progetto salute donna 2022

 

Che cos’è?

Questa nuova prestazione aiuta l’agente donna nella prevenzione di patologie gravi e ricorrenti, in particolare attraverso esami che consentano lo screening di tumori tipicamente femminili.

Fonte Enasarco

Budget 2022

La Fondazione mette a disposizione 100 mila euro per questa prestazione. 

Info utili 

Il contributo è erogato per i seguenti screening:

  • Pap test
  • Ecografia transvaginale
  • Ecografia mammaria
  • Mammografia
  • Test HPV (o DNA HPV Test)
  • Colposcopia.

A chi spetta

Alle donne agenti in attività che effettuano degli esami per prevenire alcune gravi e ricorrenti patologie femminili.  

Requisiti

Alla data di presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:

  • essere un’iscritta in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
  • avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni; 
  • essere titolare di un reddito lordo per l’anno 2020 non superiore ad euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021.

Quanto spetta

Il contributo è pari al 80% della spesa sostenuta, nel limite massimo di Euro 600,00. Possono essere riconosciuti più contributi (sempre nel limite di 600 euro annui) relativi a diverse domande presentate nel corso dell’anno.

Domanda

È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco

N.B: La richiesta per il contributo deve essere prenotata online, tramite l’apposito applicativo nell’area inEnasarco: tale prenotazione costituisce titolo per l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti del budget annuale. 

Documentazione

Le iscritte dovranno allegare la seguente documentazione:  

  • copia della fattura intestata al richiedente attestante una o più analisi sostenute;
  • copia del modello Unico PF 2021 presentato dall’iscritta per i redditi percepiti nel 2020, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate. In assenza di redditi percepiti nell’anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l’assenza di redditi percepiti nell’anno 2020 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell’anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
  • dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate entro il 31/12/2022. Le domande pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell’assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di domande presentate in precedenza o di integrazione del budget.


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