venerdì 31 marzo 2023

PREPENSIONAMENTO INPS QUOTA 103


 L’iter per andare in pensione con “Quota 103” per l’Agente di Commercio.

Dal 16 marzo si possono inviare sul sito dell’INPS le domande per accedere alla pensione anticipata “Quota 103”.
Gli agenti di commercio devono seguire la  procedura esposta.

La legge di bilancio 2023 ha introdotto la Pensione Anticipata Quota 103 solo in via sperimentale per un anno, in sostituzione di Quota 102 e Quota 100 degli anni scorsi, in vista di una riforma più complessiva.
 
REQUISITI richiesti
Si consegue il diritto alla Pensione 103 al raggiungimento di entrambi questi requisiti minimi:
· Età anagrafica di almeno 62 anni
· Anzianità contributiva di almeno 41 anni
La somma dei due fa appunto “103”
 
L’IMPORTO
Questa pensione viene riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo  (nel 2023 sono circa 2.818,7 euro mensili lordi), sino al compimento dell’età di 67 anni
CUMULO DEI REDDITI
Questo tipo di pensione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Questo comporta che un agente di commercio che chiede la pensione “Quota 103” deve cessare necessariamente l’attività.
Per questo motivo “Quota 100” e “Quota 102” prima e ora 103 avevano creato agli agenti di commercio alcuni problemi a livello contrattuale.
Come è noto, un agente di commercio, normalmente, dopo aver conseguito la pensione Inps o Enasarco, può risolvere il rapporto di agenzia  fornendo alla mandante il preavviso dovuto e ha il diritto alle indennità di fine rapporto.
Le regole per chiedere la pensione “Quota 100”, nella loro prima stesura, invece, non permettevano all’agente di commercio di percepire alcuna somma successivamente al conseguimento di questa pensione ed alla cessazione d’obbligo di qualsiasi attività.
Grazie all’intervento delle Associazioni di Categoria, l’Inps ha emesso la circolare n. 117 del 9 agosto 2019, che chiarisce e conferma la possibilità, per l’agente di commercio, di percepire indennità e provvigioni successivamente la cessazione di ogni attività, perché sono somme derivanti dal lavoro svolto prima del conseguimento della pensione.
Questa procedura è stata mantenuta anche per la “Quota 103”.
COSA DEVE FARE L’AGENTE
L’Agente che intende chiedere QUOTA 103 deve seguire questo iter:
1°- presentare all’INPS domanda di pensione, chiedendo il differimento della decorrenza per tutto il periodo di preavviso (3, 5 o più mesi) che dovrà dare alle mandanti;
2°- dopo aver ricevuto dall’INPS l’accettazione della domanda, quindi dopo il conseguimento del diritto alla pensione, invierà la disdetta alla casa mandante, dando il preavviso previsto dal mandato;
3- terminato il preavviso, l’agente potrà percepire la pensione. Successivamente potrà incassare, senza alcun problema, le provvigioni residue e tutte le indennità di fine rapporto.
DOMANDE
Le domande di pensione “Quota 103” possono essere presentate:
1. direttamente dal sito internetwww.inps.it, accedendo tramite SPID, o CIE(Carta di identità elettronica 3.0)
2. Rivolgendosi alle organizzazioni di categoria
2. utilizzando i servizi offerti dai Patronati
3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164.