Che cos’è
È una prestazione erogata dalla Fondazione per garantire un aggiornamento professionale agli iscritti.
Fonte Enasarco
Budget 2022
La Fondazione mette a disposizione 100 mila euro per questa prestazione.
A chi spetta
Agli agenti in attività operanti sotto forma di società di capitale (Srl, Spa). Il contributo è destinato al legale rappresentante della società o fino a un massimo di tre dipendenti della stessa.
Info utili
Il contributo può essere erogato nei seguenti casi:
- partecipazione a uno dei corsi di formazione indicati più avanti;
- iscrizione all’Università;
- iscrizione a scuole di secondo grado.
N.B.: Il contributo può essere riconosciuto anche come rimborso delle tasse universitarie e di quelle scolastiche: per i dettagli consultare il Regolamento delle prestazioni 2022.
Requisiti
Alla data di presentazione della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
- versamento a fondo assistenza per almeno un anno nell’ultimo triennio e a condizione che i contributi versati a fondo assistenza siano non inferiori all’importo del contributo richiesto per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale;
- un reddito ai fini IRES non superiore a euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico SC 2021 (Quadro RN, rigo RN1 casella 3).
Requisiti (corsi di formazione)
I corsi devono avere una durata minima di 8 ore e trattare principalmente i seguenti argomenti:
- comunicazione ed empowerment personale;
- marketing e tecniche di vendita;
- organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell’agenzia;
- aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL);
- applicazioni informatiche e web-marketing;
- formazione linguistica.
Sono esclusi i corsi a distanza aventi una quota di e-learning superiore al 20% del monte orario.
Requisiti (enti di formazione)
Possono erogare la formazione – previo accreditamento presso la Enasarco – enti formativi, Università, scuole, centri di formazione, società che siano in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
- accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o le Province autonome;
- certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37 istruzione e formazione);
- certificazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dalla giurisdizione dell’UE e riferita a specifici corsi del soggetto erogante;
- essere un ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario (o accademico) o ente riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
N.B.: Modalità e requisiti di accreditamento degli enti sono definiti nel bando-disciplinare in calce alla pagina.
Quanto spetta
Il contributo coprirà il 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 1.000 euro annui.
Domanda
È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco.
N.B: La richiesta per il contributo deve essere prenotata online, tramite l’apposito applicativo nell’area inEnasarco: tale prenotazione costituisce titolo per l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo, purché il corso inizi entro i 60 giorni dalla data di prenotazione.
Documentazione
Per la partecipazione a corsi professionali, gli iscritti dovranno inviare la seguente documentazione:
- copia dell’attestato di frequenza del corso;
- autocertificazione, corredata del documento di identità valido, che attesti il numero di ore del corso e il numero delle ore di frequenza;
- copia della fattura, intestata al richiedente, su carta intestata dell’ente o società che eroga il corso.
- Copia del modello Unico SC 2021 presentato dalla società di capitale per i redditi percepiti nel 2020, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate. In assenza di redditi percepiti nell’anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l’assenza di redditi percepiti nell’anno 2020 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell’anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.
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