martedì 26 febbraio 2013

Assicurazione Auto RCA. cosa cambia

 Ecco come cambiano le regole dopo il Decreto Sviluppo Bis

RC auto: il Decreto Sviluppo Bis [1] ha cambiato le regole sia riguardo al rinnovo automatico dei contratti di assicurazione, sia riguardo alla discussa questione dei 15 giorni di tolleranza nel rinnovo della copertura della polizza.

Qual è la durata massima di un contratto di assicurazione RCA?
Da oggi è un anno. Ogni clausola contrattuale che stabilisca un termine superiore è nulla. Pertanto, se una polizza prevede una durata di due anni, si applica comunque la durata prevista dalla legge di un anno.

Si può rinnovare tacitamente un contratto di assicurazione RCA?
No. Il rinnovo automatico è sempre escluso. Son banditi i contratti con polizze pluriennali. Per rinnovare una polizza è quindi necessario stipulare un nuovo contratto con l’agente.
Pertanto, il cliente non ha più l’obbligo di inviare la raccomandata, 15 giorni prima della scadenza del contratto, per disdire la polizza.

La mia polizza prevede il tacito rinnovo al 30 dicembre 2012: il contratto si rinnova o no?
Per tutti i contratti ancora in corso al momento di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, il divieto di tacito rinnovo si applica per la scadenza successiva al 1 gennaio 2013.

Come posso stabilire il preventivo più economico tra tutte le assicurazioni se ognuna di queste mi offre servizi e clausole diverse tra loro e difficilmente equiparabili?
Da oggi, ogni assicurazione dovrà proporre al proprio cliente un “contratto base”, che sarà uguale per tutte le assicurazioni (perché stabilito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico). In questo modo, a parità di condizioni, il consumatore potrà stabilire più facilmente quale assicurazione offre la polizza più economica.

È scaduta la mia polizza: ho ancora la copertura di 15 giorni per poter circolare ed essere assicurato in caso di sinistro?
Si. Il decreto Sviluppo non ha eliminato la tolleranza di 15 giorni. Da oggi, appena scade il contratto, il cliente ha ancora 15 giorni di copertura. Questa copertura vale anche se il cliente intende stipulare la polizza RCA
con un’altra compagnia assicurativa.

Articolo tratto da : http://www.laleggepertutti.it/20065_assicurazioni-rca-ecco-come-cambiano-le-regole-dopo-il-decreto-sviluppo-bis

martedì 19 febbraio 2013

OBBLIGO DI ATTIVARE LA PEC

SCADE IL 30 GIUGNO 2013 IL TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AGENTI DI COMMERCIO.

IL SINDCATO USARCI -LARAC di Pescara è a disposizione di tutti gli agenti per l'attivazione.

Cos'è la PEC
 
Posta Elettronica Certificata (PEC)
La posta elettronica certificata è il mezzo grazie al quale un soggetto mittente di una comunicazione ottiene documentazione elettronica attestante la spedizione e la consegna del proprio messaggio e degli eventuali allegati.
Il sistema prevede l’intervento di tre figure: il mittente, il destinatario e il gestore del servizio di PEC che costituisce il garante della certezza della spedizione e ricezione dei messaggi.
Quando il mittente invia la sua e-mail riceve dal suo gestore una ricevuta di presa in carico che equivale alla ricevuta di spedizione del contenuto della comunicazione e dei relativi allegati. A sua volta il gestore invia tale documentazione direttamente al destinatario o al gestore del destinatario. Quest’ultimo fa partire dal proprio server una ricevuta di consegna rivolta al mittente in cui si attesta che la posta si trova a disposizione nella casella PEC del ricevente.
La ricevuta di avvenuta consegna non dimostra ovviamente anche l’avvenuta lettura.
Nell’ipotesi di smarrimento di queste ricevute, il mittente può richiedere la traccia elettronica ai gestori che sono obbligati a conservarla per 30 mesi.
In caso di disguido dovuto a impossibilità di consegna, a virus o quant’altro, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro le 24 ore successive alla spedizione.
I gestori PEC devono avere ottenuto una certificazione ISO 9000 e devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a 1 milione di euro. Questo in quanto i particolari rischi dell’attività che può essere esposta ad attacchi informatici e a violazioni della data protection impongono un alto livello qualitativo della struttura e un grosso margine economico per far fronte alle eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei clienti.
L’organismo posto a vigilanza della correttezza delle operazioni svolte in questo settore è stato individuato nel CNIPA ovvero l’autorità che si occupa di regolare l’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione e che promuove lo sviluppo della società dell’informazione nel nostro Paese.
Il messaggio trasmesso con il protocollo PEC assicura il vantaggio di ottenere la stessa efficacia probatoria della notificazione a mezzo raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno ex art. 14 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico sulla documentazione amministrativa così come successivamente modificato dall’art 3 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
Ricapitolando: la PEC è il sistema attraverso cui è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno opponibile ai terzi riguardo al giorno e all’ora rispettivamente di spedizione e di ricezione.

Liberi professionisti e PEC
La casella di PEC dei liberi professionisti sarà sempre aperta. I sistemi di posta certificata funzionano 24 ore al giorno. Le scadenze si intenderanno rispettate se l’invio verrà effettuato entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile.
La casella di posta piena sarà l’unica ipotesi di mancata ricezione, ipotesi di impossibilità della comunicazione che verrà addebitata a colpa del ricevente sul quale grava l’obbligo di tenere la casella sempre in buono stato di manutenzione come richiesto dalle norme di buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c..
 
Processo civile e PECPCT
Occorre non confondere la PEC con la PECPCT che sarebbe la casella di posta elettronica certificata del processo civile telematico. L’art. 16, co.4, del DL anti-crisi stabilisce: “ Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”.