mercoledì 25 aprile 2012

Perchè La Vertenza Sindacale


NON SARANNO PUBBLICATI EVENTUALI COMMENTI ANONIMI

Vertenza Sindacale, cos'è

La vertenza lavoro o vertenza sindacale è una procedura avviata dal lavoratore agente a tutela dei propri diritti per reclamare i propri diritti.
La vertenza è uno degli strumenti di autotutela dei sindacati che consente agli iscritti di sottoporre una controversia individuale di lavoro ad una eventuale apposita commissione arbitrale allo scopo di ricercare una conciliazione tra le parti prima di procedere all'adozione di procedure legali.
Il sindacato che riceve la vertenza di lavoro convoca il datore di lavoro per un tentativo di conciliazione. In caso di buon esito le parti sottoscrivono un verbale in cui accettano l'accordo dinnanzi alla commissione sindacale. Nel caso in cui le parti non giungano ad un accordo la contestazione del lavoratore prosegue seguendo le vie legali.

Perchè presentare la vertenza.

Dal punto di vista del lavoratore la vertenza è uno strumento a basso costo ed alta professionalità, considerato che il sindacato si occupa esclusivamente della categoria degli agenti di commercio, per giungere ad una eventuale conciliazione con la ditta mandante senza sostenere le spese di una procedura giudiziale. Il costo di una vertenza consiste nell'iscrizione del lavoratore al sindacato, al corrispettivo delle spese, ad un contributo in caso di esito positivo !!

Quando si presenta la vertenza.

La vertenza di lavoro può essere presentata al sindacato di riferimento per contestare il:
  • mancato pagamento delle provvigioni,
  • una riduzione delle provvigioni,
  • una riduzione di zona,
  • una invasione di zona,
  • una concorrenza sleale,
  • il mancato versamento dei contributi,
  • il pagamento delle indennità: Ind. Supp. Clientela; Firr, Ind. Meritocratica; Ind. Mancato Preavviso; Ind, cess. Rapp.; Ind. per Patto di non Concorrenza; Ind. Maneggio Denaro; Risarcimento Danni; Interessi per ritard. Pag; Risoluzione per colpa; Clausole Risolutive Espresse; …....
Le ipotesi sono molteplici ed hanno tutte alla base un motivo di contestazione da parte dell'agente.. La vertenza può essere presentata durante il rapporto di lavoro o dopo il termine del rapporto di lavoro (es. recesso o risoluzione contrattuale).
La vertenza deve essere presentata dal lavoratore nel più breve tempo possibile considerato che vi sono termini di prescrizione di uno, cinque e dieci anni, ma non iniziano dalla cessazione del mandato, ma da quando è avvenuto il fatto.


Iter di presentazione.

In caso di controversie il lavoratore deve segnalare al datore di lavoro la propria contestazione (al fine di non commettere errori è consigliabile servirsi della assistenza del sindacato).
Qualora non veda riconosciuti i propri diritti può rivolgersi al sindacato per sottoporre la controversia ad un eventuale collegio arbitrale. Il sindacato avvia una raccolta di informazioni sul caso e infine convoca il datore di lavoro per avviare una procedura di conciliazione tra le parti.

Documenti Necessari

a) Copia del Mandato, b) Lettera Di Revoca Del Mandato, Disdetta, c) Tutti gli importi imponibili provvigionali percepiti dall'inizio del rapporto alla cessazione, raggruppati per trimestre, d) E.C. Enasarco, e) lettere di contestazione, f) ogni documento che possa dimostrare un comportamento poco corretto delle mandanti


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venerdì 13 aprile 2012

Deducibilità spese auto, rappresentanti salvi

da " ITALIA OGGI"


Deducibilità spese auto, rappresentanti salvi dai tagli

Deducibilità invariata per agenti e rappresentanti sulle spese per le auto. Dalla riduzione della deducibilità dal 40% al 27,5% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli prevista dal disegno di legge sulla riforma del lavoro, si salvano solo gli agenti e rappresentanti e gli automezzi indispensabili per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Con il comma 1, dell’attuale art. 71 del ddl di riforma del lavoro, amara la sorpresa per imprese e professionisti che si vedono ridurre ulteriormente la percentuale di costi deducibili dal reddito, con alcune eccezioni (ItaliaOggi, 6/04/2012). Vediamo quali.

Innanzitutto, è opportuno evidenziare che le disposizioni del comma in commento si rendono applicabili solo ai fini dell’imposizione diretta, poiché non è stata richiamata (e modificata) la speculare norma, di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 19-bis 1 del decreto Iva; ciò comporta un evidente disallineamento nel trattamento tributario, tra l’imposizione diretta e l’Iva.

 
In secondo luogo, resta inalterata la deducibilità totale delle spese e degli altri componenti negativi (acquisto, leasing, carburante, pedaggi autostradali e quant’altro) per i veicoli utilizzati come beni «esclusivamente» strumentali nell’attività propria dell’impresa; sul punto è opportuno evidenziare che l’amministrazione finanziaria considera (circ. 48/E/1998 § 2.1.2.1) beni esclusivamente strumentali quelli in assenza dei quali è impossibile esercitare la propria attività (autovetture delle imprese di noleggio, gli aeromobili delle scuole di addestramento al volo, ecc.), mentre ne esclude l’indispensabilità per quelli utilizzati, per esempio, da un’impresa per visitare i propri clienti o utilizzati per servire gli stessi (ris. 59/E/2007).

 
In aggiunta, stante il tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 71, la percentuale del 27,5 per cento sostituisce «ovunque ricorre» la percentuale del 40%. Di conseguenza, restano ferme, a decorrere dal periodo d’imposta 2013 (per i soggetti solari), le disposizioni inserite nella medesima lettera b), del comma 1, dell’art. 164 del Tuir riguardanti gli agenti e i rappresentanti; in effetti, per tali imprenditori, l’aliquota è espressamente indicata nella misura dell’80%.