lunedì 26 novembre 2012

L'ESPERTO RISPONDE

                L'USARCI-LARAC Abruzzo e Molise
                                      apre il servizio                      
                             L'ESPERTO RISPONDE


Non è sempre facile ed agevole per l'agente di commercio conoscere quali sono i propri diritti , le proprie indennità, la propria pensione Enasarco, oltre alle  continue normative fiscali.

Spesso è disorientato; le mandanti  gli dicono che la loro versione è quella esatta, il proprio consulente fiscale gli suggerisce un'altra alternativa, poi ci sono i colleghi, i quali per sentito dire, giurano che la loro versione è legge, poi ci sono molti legali, che pur non avendo mai trattato la materia di agenzia, si improvvisano luminari, provocando spesso danni ireversibili.

 In questo ginepraio il povero sventurato non sa che pesci pigliare. 

Per ovviare a questi contrattempi, L'USARCI-LARAC Abruzzo e Molise, ha deciso di istituire per tutta la categoria degli agenti commerciali, il servizio de " L'ESPERTO RISPONDE " al quale inviare i loro quesiti.

Gli agenti potranno inviare i loro quesiti di carattere generale,  all'indirizzo: 
             
              lespertorisponde@usarciabruzzo.it

 nel giro di 48 max 96 ore riceveranno una risposta da parte dei nostri esperti, al loro indirizzo e_mail.











giovedì 8 novembre 2012

"ENASARCO, IL NUOVO REGOLAMENTO 2012"

               NUOVO SERVIZIO 
           DELL’USARCI LARAC
                             
                       “ IL WEBINAR

ISCRIVITI E' GRATUITO, PUOI PARTECIPARE DA CASA TUA
 CLICCA SU QUESTO LINK ED ISCRIVITI     

     Mercoledi' 14 Novembre ore 21,00
                            IN QUESTA SESSIONE PARLEREMO DI
   "ENASARCO, IL NUOVO REGOLAMENTO 2012"
                          MODIFICHE ED ASPETTATIVE
COS'è IL WEBINAR
Il Webinar è un “web seminar”,ossia un seminario o corso di formazione offerto tramite il web. Gli strumenti attualmente disponibili per la realizzazione di un Webinar permettono ai partecipanti di collegarsi a un’aula virtuale, ascoltando il docente,visualizzando ciò che compare sullo schermo del suo computer e interagendo con lui/lei e con gli altri partecipanti tramite chat o il microfono del proprio computer.

lunedì 8 ottobre 2012

NUOVO OBBLIGO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO ED EX

      Tutti gli agenti di commercio devono comunicare alla propria Camera di             Commercio, entro il 12 maggio 2013 di essere ancora in attività.           


                   Tale adempimento deve essere fatto online      
                       inviando  l'apposita “ SCIA “.

A tale obbligo devono attenersi anche gli agenti di commercio che hanno cessato l'attività ma che potrebbero in un prossimo futuro riprendere l'esercizio. La mancata comunicazione anche per quelli cha hanno momentaneamente cessato, fa perdere i requisiti e se in futuro volessero riprendere l'attività di agenzia dovranno sobbarcarsi l'iter completo compreso l'eventuale corso, con costi nettamente superiori.

IL NOSTRO SINDACATO E' A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI AGENTI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA
 “ SCIA” ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI APPARTENENZA.

domenica 30 settembre 2012

Aumentare l’importo della futura pensione si può con il nuovo contributo facoltativo



Gli agenti iscritti alla Fondazione hanno l’opportunità, da Gennaio di quest’anno, di aumentare l’importo della loro futura pensione versando il “contributo facoltativo”. Si tratta di una novità introdotta dal Regolamento entrato in vigore quest’anno: un contributo aggiuntivo rispetto a quel-
lo obbligatorio già versato dalla ditta mandante, che consente di incrementare il proprio montante contributivo e, conseguentemente, la misura delle proprie prestazioni pensionistiche.
Il contributo facoltativo è a totale carico dell’iscritto ed è riservato agli agenti che abbiano almeno
un mandato attivo nell’anno in corso. In particolare:
      · incrementa il montante contributivo, relativo alla sola quota C, al fine di aumentare la pensione;
      · l’importo è determinato liberamente e può variare, nel corso del tempo, a seconda delle disponibilità economiche e delle decisioni dell’agente, con l’unico vincolo che non sia minore della metà del minimale annuo previsto per il pluri-mandatario (per l’anno 2012 è pari a 400 euro);
     · è possibile interromperlo per poi riprenderlo successivamente;
     · è vincolato al montante contributivo del solo anno in cui viene effettuato il pagamento e non ha effetti retroattivi sui contributi obbligatori delle annualità ormai trascorse;
     · non incrementa l’anzianità contributiva, ma solo la misura della futura pensione.
Da oggi accedere a questo servizio è semplicissimo, basta entrare nella propria area riservata, cliccare la voce “pensione” e successivamente “contributo facoltativo”. Si dovrà indicare l’am-montare dell’importo liberamente deciso e al termine della procedura stampare direttamente
 il bollettino MAV da portare in banca per il pagamento della somma dovuta.
Un agente che non lo abbia ancora fatto, può registrarsi subito. Una volta abilitati al sito è pos-sibile accedere ai vari servizi che la Fondazione offre ai propri iscritti (es: l’estratto conto on-line, il calcolo previsionale di pensione, l’accesso diretto ai canali di supporto chat e mail per contattare rapidamente i nostri operatori). Ricordiamo che per ulteriori informazioni sui con-tributi o sulla pensione Enasarco è possibile consultare gli articoli della guida pratica per gli agenti e per i pensionati.

PRESTITI PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI ALL' 1%

MICROCREDITO ALL'1% PER PICCOLE IMPRESE E AUTONOMI
POTRANNO ACCEDERE ANCHE GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIALI
Pescara, 29 Settembre 2012.
Sono 7,5 i milioni di euro che la Regione Abruzzo mette a disposizione di microimprese e lavoratori autonomi attraverso il Progetto "Microcredito". L'erogazione è a sportello per una cifra massima di 25 mila euro, al tasso di interesse dell'1 per cento, restituibile in 60 mesi, inclusi i sei mesi di preammortamento. Dal 29 ottobre è possibile presentare le domanda e l'erogazione è prevista nei limiti dei 60 giorni. Il progetto "Microcredito" è stato presentato questa mattina dall'assessore al Lavoro, Paolo Gatti e dal presidente di Abruzzo Sviluppo Spa, Nello Rapini, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso per l'erogazione del fondi sui siti www.regione.abruzzo.it/fil e www.abruzzosviluppo.it. "Un piccolo credito, ma un segnale gigantesco per le microimprese e i lavoratori autonomi dell'Abruzzo", ha dichiarato l'assessore Gatti.
  Il Fondo Microcredito FSE e` stato istituito dalla Regione Abruzzo con risorse del Piano Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007 ? 2013. La Regione ha individuato la società Abruzzo Sviluppo Spa quale Soggetto Gestore del progetto.
L'avviso pubblico prevede che le entità del prestito siano da un importo minimo di 5mila a un importo massimo di 10mila euro per le persone fisiche e da un importo minimo di 10mila ad un importo massimo di 25mila euro per le imprese. Per entrambe la categorie il tasso di interesse e` dell'1 per cento. La durata del prestito e` di 60 mesi, incluso il periodo preammortamento (sei mesi a tasso zero). Due le tipologie di beneficiari: le microimprese, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone o società cooperative (queste ultime anche sociali o a responsabilità limitata) e i lavoratori autonomi (tra cui anche liberi professionisti). Saranno considerate ammissibili al finanziamento le spese di funzionamento e di gestione, le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto; le spese per investimenti fissi limitatamente a macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali, direttamente connessi all'attività.
L'acquisto di autovetture/automezzi e`ammissibile limitatamente ai mezzi commerciali strettamente funzionali all'attività d'impresa. Sono escluse le spese inerenti gli interessi passivi e imposta sul valore aggiunto recuperabile. Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda. Le domande di ammissione potranno essere presentate a partire dal 29 ottobre prossimo e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. (REGFLASH) US 12/09/28


mercoledì 12 settembre 2012

PENSIONE ENASARCO; NUOVE RICHIESTE DI MODIFICA DA PARTE DEL MINISTERO

Il ministro Fornero, nell'ottica di garantire la pensione agli iscritti alla fondazione per i prossimi 50 anni, ha richiesto al C.D.A.  della Fondazione, alcune modifiche al regolamento pensionistico al fine di garantire il futuro pensionabile.

Lo studio attuariale incaricato di studiare le possibili modifiche ha suggerito alcune modifiche:
  1. l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni.
  2. l'innalzamento del contributo di solidarietà o anticipazione della data di applicazione
  3. Riduzione dei costi amministrativi
Il sindacato Usarci-Larac invita il CDA dell'ENASARCO a  ricercare altrove le maggiori entrate necessarie a garantire la quota dei 50 anni di tenuta del bilancio.

L'usarci-larac ritiene che la attuale soglia dei 65 anni sia già notevolmente penalizzante per la categoria. 

 Le aziende gia sulla soglia dei 50 anni tendono a chiudere il rapporto per affidare l'incarico agli agenti più giovani, facendo si che molti si ritrovino senza lavoro.
 Anche in considerazione del fatto che l'agente di commercio non ha tutele del tipo art. 18 (tutela del posto di lavoro) non gode della cassa integrazione, non gode della indennità di disoccupazione e tantomeno di altra forma assistenziale.

Pensare che l'età pensionabile possa essere portata a 67 anni è inopportuno.

Anche il contributo di solidarietà da applicare alle pensioni è assurdo, già l'agente versa un contributo di solidarietà trimestralmente sulle provvigioni, contributo di cui non si conosce lo scopo visto che l'Enasarco non ha pensioni sociali e tantomeno detto contributo è accantonato a fini sociali, ma vengono versate  nel fondo previdenza e non contribuiscono assolutamente  al calcolo della pensione. Il contributo di solidarietà dovrebbe servire ad aiutare i colleghi in difficoltà, a quelli che hanno dovuto abbandonare il lavoro per malattia, ed anche  per abolire la norma che prevede il diritto alla pensione agli invalidi ai quali  pur avendo maturato il minimo contributivo, non viene loro riconosciuta perchè non più in attività da cinque anni.

L'USARCI-LARAC e' favorevole ad una riduzione dei costi di gestione anche intervenendo sugli  stipendi degli alti dirigenti, che non dovrebbero superare nel massimo, 10 volte quello del comune impiegato.

Usarci-Larac

giovedì 23 agosto 2012

NUOVE SOCIETA'; IL RISCHIO PER L'AGENTE


Il 29 agosto entra in vigore il decreto Monti sulle liberalizzazioni che prevede una importante novita', la possibilita' per chi vuole diventare un imprenditore, di costituire una SRL società a responsabilità limitata con capitale di 1 (un) solo Euro e senza spese notarili, di bollo, e di segreteria, resta solo da pagare l'imposta di registro di soli 168,00 Euro.
La tentazione di formare simili società da parte di molti agenti sarà tanta, anche a causa della pubblicità data alla cosa, ed alla superficialità di molti consulenti fiscali che consiglieranno simile strada al fine di pagare meno tasse(da dimostrare)

Il pericolo, il rischio per molti agenti è considerevole, occorre ricordare cosa può avvenire nel caso un agente volesse trasformare la sua attività svolta personalmente, o sotto forma di snc o sas, in SRL.

RISCHI
- La comunicazione alla mandante di trasformazione dell'assetto giuridico, fa decadere il vecchio contratto ad iniziativa dell'agente con la perdità dell'anzianità e di tutte le indennità ad esclusione del Firr.

PERDITE
- DELL' IND. SUPPLETIVA DI CLIENTELA
- DELL'IND. MERITOCRATICA
- DEL PREAVVISO
- DELL'IND. CESSAZIONE RAPPORTO
- EVENTUALE IND. MANEGGIO DENARO.

PREGIUDIZI
      • L'agente in forma societaria ha come foro competente in caso di vertenza quello del luogo ove la mandante ha la propria sede.
      • Non e' comunque competente la Magistratura del Lavoro, ma il Tribunale ordinario civile, con aumento dei tempi prima di giungere alla sentenza, oltre alla concreta possibilità di vedere decisa la controversia da un magistrato con limitata esperienza in materia di diritto del lavoro.
      • Notevole aggravio dei costi da sostenere per l’instaurazione del giudizio in termini di: 1) spese vive, dovendosi sempre e comunque versare per intero il contributo unificato (variabile a seconda del valore della causa), mentre dinanzi al Giudice del Lavoro è dovuto al 50% e solo se il reddito familiare imponibile è superiore a € 31.884,48, altrimenti è esente; 2) spese legali trovandosi di fatto costretti a munirsi di due difensori di cui destinato a comparire alle udienze dinanzi al Tribunale competente, solitamente lontano dalla sede della società-agente.
      • Nel caso di fallimento o di concordato fallimentare i crediti dell'agente società verranno molto probabilmente riconosciuti in via chirografaria e non privilegiata.
      • L'agente società di capitali non ha diritto ai versamenti contributivi Enasarco, e pertanto non maturerà alcuna pensione.

SVANTAGGI
      • Una Srl richiede, a differenza della semplice ditta individuale titolare di partita Iva (di questo parleremo dopo), il deposito di un bilancio al registro delle imprese ogni anno, con tutte le spese di gestione annesse e connesse.
      • le banche stesse saranno meno incentivate a concedere un credito a imprenditori che non hanno un capitale depositato, acquisto casa, auto, ufficio.
      • E' obbligatoria la contabilità ordinaria, con costi ed incombenze notevolmente superiori.

SUGGERIMENTO
      • Prima di prendere una decisione così importante, è bene riflettere e meditare sulla reale convenienza della costituzione della società. Il sindacato è a disposizione per tutti quelli che volessero maggiori informazioni e delucidazioni.



Giovanni Di Pietro

venerdì 6 luglio 2012

NIENTE PIU' IRAP AGLI AGENTI COMMERCIALI


domenica 10 giugno 2012

SUGGERIMENTI AGLI AGENTI COMMERCIALI

                                        Il decalogo dell'Agente Commerciale
                                                           (by Gianni Di Pietro)
  1. Ricordati che la formazione è alla base della tua professione, non dimenticare mai di aggiornarla.
  1. Conosci i tuoi diritti, ti faranno piu' forte e cosciente, anche conoscere i doveri è importante, ma quelli te li ricorda continuamente la mandante
  1. Non parlare male di colleghi, clienti e mandanti, se non puoi parlarne bene, taci !
  1. Non sei al centro del mondo; oggi sei una pedina importante per la tua azienda, ma un giorno ti accorgerai che potrà fare a meno di te.
  1. Aderisci ad una associazione di categoria riconosciuta, l'unione fa la forza!
  1. Confrontati con la tua associazione ad ogni problema, nuovo mandato, disdetta, modifica di contratto, se non ti soddisfa cambia associazione.
  1. Attenzione al rinnovo periodico del mandato, nasconde sicuramente variazioni a vantaggio della mandante.
  1. Ricorda che tutte le comunicazioni tra te e la mandante devono avvenire in forma scritta e devono essere conservate, (usate il telefono il meno possibile, (non lascia traccia), un giorno quei documenti ti saranno utilissimi.
  1. Non recedere mai da un contratto di agenzia, perderesti tutte le indennità maturate.
  1. Nessuno può tutelarti se tu per primo non attuerai tutti quegli strumenti necessari alla tua tutela.
Gianni Di Pietro

mercoledì 25 aprile 2012

Perchè La Vertenza Sindacale


NON SARANNO PUBBLICATI EVENTUALI COMMENTI ANONIMI

Vertenza Sindacale, cos'è

La vertenza lavoro o vertenza sindacale è una procedura avviata dal lavoratore agente a tutela dei propri diritti per reclamare i propri diritti.
La vertenza è uno degli strumenti di autotutela dei sindacati che consente agli iscritti di sottoporre una controversia individuale di lavoro ad una eventuale apposita commissione arbitrale allo scopo di ricercare una conciliazione tra le parti prima di procedere all'adozione di procedure legali.
Il sindacato che riceve la vertenza di lavoro convoca il datore di lavoro per un tentativo di conciliazione. In caso di buon esito le parti sottoscrivono un verbale in cui accettano l'accordo dinnanzi alla commissione sindacale. Nel caso in cui le parti non giungano ad un accordo la contestazione del lavoratore prosegue seguendo le vie legali.

Perchè presentare la vertenza.

Dal punto di vista del lavoratore la vertenza è uno strumento a basso costo ed alta professionalità, considerato che il sindacato si occupa esclusivamente della categoria degli agenti di commercio, per giungere ad una eventuale conciliazione con la ditta mandante senza sostenere le spese di una procedura giudiziale. Il costo di una vertenza consiste nell'iscrizione del lavoratore al sindacato, al corrispettivo delle spese, ad un contributo in caso di esito positivo !!

Quando si presenta la vertenza.

La vertenza di lavoro può essere presentata al sindacato di riferimento per contestare il:
  • mancato pagamento delle provvigioni,
  • una riduzione delle provvigioni,
  • una riduzione di zona,
  • una invasione di zona,
  • una concorrenza sleale,
  • il mancato versamento dei contributi,
  • il pagamento delle indennità: Ind. Supp. Clientela; Firr, Ind. Meritocratica; Ind. Mancato Preavviso; Ind, cess. Rapp.; Ind. per Patto di non Concorrenza; Ind. Maneggio Denaro; Risarcimento Danni; Interessi per ritard. Pag; Risoluzione per colpa; Clausole Risolutive Espresse; …....
Le ipotesi sono molteplici ed hanno tutte alla base un motivo di contestazione da parte dell'agente.. La vertenza può essere presentata durante il rapporto di lavoro o dopo il termine del rapporto di lavoro (es. recesso o risoluzione contrattuale).
La vertenza deve essere presentata dal lavoratore nel più breve tempo possibile considerato che vi sono termini di prescrizione di uno, cinque e dieci anni, ma non iniziano dalla cessazione del mandato, ma da quando è avvenuto il fatto.


Iter di presentazione.

In caso di controversie il lavoratore deve segnalare al datore di lavoro la propria contestazione (al fine di non commettere errori è consigliabile servirsi della assistenza del sindacato).
Qualora non veda riconosciuti i propri diritti può rivolgersi al sindacato per sottoporre la controversia ad un eventuale collegio arbitrale. Il sindacato avvia una raccolta di informazioni sul caso e infine convoca il datore di lavoro per avviare una procedura di conciliazione tra le parti.

Documenti Necessari

a) Copia del Mandato, b) Lettera Di Revoca Del Mandato, Disdetta, c) Tutti gli importi imponibili provvigionali percepiti dall'inizio del rapporto alla cessazione, raggruppati per trimestre, d) E.C. Enasarco, e) lettere di contestazione, f) ogni documento che possa dimostrare un comportamento poco corretto delle mandanti


                                                           Proteggi la tua patente
                                                 TUTELA SALUTE +RITIRO PATENTE

venerdì 13 aprile 2012

Deducibilità spese auto, rappresentanti salvi

da " ITALIA OGGI"


Deducibilità spese auto, rappresentanti salvi dai tagli

Deducibilità invariata per agenti e rappresentanti sulle spese per le auto. Dalla riduzione della deducibilità dal 40% al 27,5% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli prevista dal disegno di legge sulla riforma del lavoro, si salvano solo gli agenti e rappresentanti e gli automezzi indispensabili per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Con il comma 1, dell’attuale art. 71 del ddl di riforma del lavoro, amara la sorpresa per imprese e professionisti che si vedono ridurre ulteriormente la percentuale di costi deducibili dal reddito, con alcune eccezioni (ItaliaOggi, 6/04/2012). Vediamo quali.

Innanzitutto, è opportuno evidenziare che le disposizioni del comma in commento si rendono applicabili solo ai fini dell’imposizione diretta, poiché non è stata richiamata (e modificata) la speculare norma, di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 19-bis 1 del decreto Iva; ciò comporta un evidente disallineamento nel trattamento tributario, tra l’imposizione diretta e l’Iva.

 
In secondo luogo, resta inalterata la deducibilità totale delle spese e degli altri componenti negativi (acquisto, leasing, carburante, pedaggi autostradali e quant’altro) per i veicoli utilizzati come beni «esclusivamente» strumentali nell’attività propria dell’impresa; sul punto è opportuno evidenziare che l’amministrazione finanziaria considera (circ. 48/E/1998 § 2.1.2.1) beni esclusivamente strumentali quelli in assenza dei quali è impossibile esercitare la propria attività (autovetture delle imprese di noleggio, gli aeromobili delle scuole di addestramento al volo, ecc.), mentre ne esclude l’indispensabilità per quelli utilizzati, per esempio, da un’impresa per visitare i propri clienti o utilizzati per servire gli stessi (ris. 59/E/2007).

 
In aggiunta, stante il tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 71, la percentuale del 27,5 per cento sostituisce «ovunque ricorre» la percentuale del 40%. Di conseguenza, restano ferme, a decorrere dal periodo d’imposta 2013 (per i soggetti solari), le disposizioni inserite nella medesima lettera b), del comma 1, dell’art. 164 del Tuir riguardanti gli agenti e i rappresentanti; in effetti, per tali imprenditori, l’aliquota è espressamente indicata nella misura dell’80%.

domenica 25 marzo 2012

IL BUSINESS PLAN PER GLI AGENTI COMMERCIALI

lunedì 19 marzo 2012

RITARDO DELLE PROVVIGIONI, INTERESSI

giovedì 15 marzo 2012

L'USARCI-LARAC AL SARAL FOOD DI SILVI MARINA