venerdì 13 aprile 2012

Deducibilità spese auto, rappresentanti salvi

da " ITALIA OGGI"


Deducibilità spese auto, rappresentanti salvi dai tagli

Deducibilità invariata per agenti e rappresentanti sulle spese per le auto. Dalla riduzione della deducibilità dal 40% al 27,5% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli prevista dal disegno di legge sulla riforma del lavoro, si salvano solo gli agenti e rappresentanti e gli automezzi indispensabili per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Con il comma 1, dell’attuale art. 71 del ddl di riforma del lavoro, amara la sorpresa per imprese e professionisti che si vedono ridurre ulteriormente la percentuale di costi deducibili dal reddito, con alcune eccezioni (ItaliaOggi, 6/04/2012). Vediamo quali.

Innanzitutto, è opportuno evidenziare che le disposizioni del comma in commento si rendono applicabili solo ai fini dell’imposizione diretta, poiché non è stata richiamata (e modificata) la speculare norma, di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 19-bis 1 del decreto Iva; ciò comporta un evidente disallineamento nel trattamento tributario, tra l’imposizione diretta e l’Iva.

 
In secondo luogo, resta inalterata la deducibilità totale delle spese e degli altri componenti negativi (acquisto, leasing, carburante, pedaggi autostradali e quant’altro) per i veicoli utilizzati come beni «esclusivamente» strumentali nell’attività propria dell’impresa; sul punto è opportuno evidenziare che l’amministrazione finanziaria considera (circ. 48/E/1998 § 2.1.2.1) beni esclusivamente strumentali quelli in assenza dei quali è impossibile esercitare la propria attività (autovetture delle imprese di noleggio, gli aeromobili delle scuole di addestramento al volo, ecc.), mentre ne esclude l’indispensabilità per quelli utilizzati, per esempio, da un’impresa per visitare i propri clienti o utilizzati per servire gli stessi (ris. 59/E/2007).

 
In aggiunta, stante il tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 71, la percentuale del 27,5 per cento sostituisce «ovunque ricorre» la percentuale del 40%. Di conseguenza, restano ferme, a decorrere dal periodo d’imposta 2013 (per i soggetti solari), le disposizioni inserite nella medesima lettera b), del comma 1, dell’art. 164 del Tuir riguardanti gli agenti e i rappresentanti; in effetti, per tali imprenditori, l’aliquota è espressamente indicata nella misura dell’80%.

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