domenica 20 novembre 2011

Nuovo Regolamento Enasarco.




Le modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012
Le altre modifiche apportate al vecchio regolamento entreranno in vigore gradualmente fino al 2020.

Contributo Obbligatorio
Va pagato per ogni rapporto di agenzia ed è calcolato su tutte le somme (inclusi acconti e premi) spettanti all'agente, anche se non ancora liquidate. Il contributo obbligatorio va
versato anche per gli agenti operanti in forma societaria o associata (ad esclusione delle Spa e Srl) e dal 2012 va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili sulla base delle quote di partecipazione societarie.

Contributo facoltativo
L'agente iscritto a Enasarco avrà la possibilità di versare un contributo facoltativo aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio già versato dalla ditta mandante, in modo da
incrementare il proprio montante contributivo. La misura di tale contributo è determinabile liberamente, purchè non sia inferiore alla metà del minimale previsto per l'agente plurimandatario. Sarà inoltre possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente. Ciò per agevolare l'iscritto che potrebbe negli anni vedere modificata la
propria disponibilità economica.

Prosecuzione volontaria per chi ha cessato l'attività
Rimane la possibilità di versare contributi volontari per chi ha già cessato l'attività di agenzia ma non ha ancora maturato il diritto alla pensione. Cambiano i requisiti; dal 2012 saranno necessari solo 5 anni di anzianità contributiva, di cui 3 nell'ultimo quinquennio. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata tassativamente entro 2 anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività.
Chi ha cessato la contribuzione obbligatoria o volontaria, prima del 1° gennaio 2012, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, potrà entro 3 anni fare richiesta di essere
ammesso al versamento dei contributi volontari necessari al raggiungimento della quota per l'erogazione della pensione di vecchiaia

Nel 2012 introdotta quota 86/82
Per il diritto alla pensione introdotta la quota 86 per gli uomini, per le donne quota 82 e minimo 61 anni
Per gli uomini i requisiti per la pensione di vecchia rimangono inalterati a 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Viene però introdotta per il 2012 la quota 86( che crescerà fino a 90 nel 2016).
Per le donne l'età pensionabile aumenta a 61 anni (che crescerà gradualmente fino a 65 anni nel 2020) e rimane a 20 l'anzianità contributiva. Dal 2012 viene introdotta la quota
82(che crescerà fino a 90 nel 2020).

Contributo per gli agenti operanti in SPA o SRL
Viene calcolato in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Dal 1° gennaio 2012 il contributo sale al
2,40% fino ai 13.000.000 di Euro di provvigioni, sugli scaglioni successivi 1, 20%(da 13 a
20 mln), 0,60% (da 20 a 26 mln), 0,15% oltre 26.000.000 (questi ultimi importi interessano le grandi società promotori finanziari, magari si riferissero ad agenti!).
L'aumento dell'aliquota grava in misura uguale sulla ditta mandante e sull'agente società.
Aumentano i massimali provvigionali - solo arrotondati i minimali.
Dal 1° gennaio 2012 il massimale provvigionale per i plurimandatari aumenta a €. 20.000 quello per i monomandatari a €. 30.000. Le mandanti sono inoltre tenute ad indicare
obbligatoriamente per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate anche nel caso di superamento dei massimali, ciò solo a scopo informativo. E' prevista anche una sanzione di 250 euro per l'omessa comunicazione.
I minimali, la soglia contributiva minima, rimangono praticamente invariati vengono
semplicemente arrotondati: 400 Euro per i plurimandatari, 800 per i monomandatari.

Obbligo per le mandanti di fare la trattenuta nel momento di pagare le provvigioni
Viene imposto l'obbligo alla mandante di fare la trattenuta dei contributi a carico dell'agente al momento del pagamento delle provvigioni. Qualora la ditta non effettua la trattenuta o evade il contributo, questo sarà interamente a suo carico e non potrà più rivalersi sull'agente. Le scadenze rimangono invariate: 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio. I contributi dovranno non solo essere versati entro quelle date ma devono anche pervenire all'Enasarco entro quei termini.

Supplemento di pensione anche per chi non ha cessato l'attività.
Coloro che, successivamente al pensionamento, hanno continuato a versare contributi previdenziali potranno richiedere il supplemento di pensione al raggiungimento dei 70 anni anche se continuano a svolgere l'attività. I supplementi successivi potranno essere richiesti dopo un quinquennio.

Il Sindacato

Usarci-Larac Pescara

martedì 8 novembre 2011

INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE



Attenzione, la richiesta di Indennizzo potrebbe far perdere il diritto alle indennita' di cessazione rapporto da parte delle mandanti.
 
Ricordiamo che l’indennizzoper la cessazione anticipata
dell’attività commerciale previsto dalla legge n°207 del
28/03/1996, integrata e rinnovata più volte, a meno che non
venga ulteriormente prologata come già richiesto alle autorità competenti, prevede che il diritto agli indennizzi cesserà il 31/12/2011.

Pertanto ricordiamo agli agenti di commercio che potranno maturare il diritto all’Indennizzo entro il 31/12/2011, come previsto dalla attuale legge, dovranno presentare domanda di
liquidazione tassativamente entro il 31 gennaio 2012 pena la perdita del diritto. 

USARCI-LARAC
il presidente 
Bruno Rossi