SCADE IL 30 GIUGNO 2013 IL TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AGENTI DI COMMERCIO.
IL SINDCATO USARCI -LARAC di Pescara è a disposizione di tutti gli agenti per l'attivazione.
Cos'è la PEC
Posta Elettronica Certificata (PEC)
La posta elettronica certificata è il mezzo grazie al quale un
soggetto mittente di una comunicazione ottiene documentazione
elettronica attestante la spedizione e la consegna del proprio messaggio e degli eventuali allegati.
Il sistema prevede l’intervento di tre figure: il mittente, il
destinatario e il gestore del servizio di PEC che costituisce il garante
della certezza della spedizione e ricezione dei messaggi.
Quando il mittente invia la sua e-mail riceve dal suo gestore una
ricevuta di presa in carico che equivale alla ricevuta di spedizione del
contenuto della comunicazione e dei relativi allegati. A sua volta il
gestore invia tale documentazione direttamente al destinatario o al
gestore del destinatario. Quest’ultimo fa partire dal proprio server una
ricevuta di consegna rivolta al mittente in cui si attesta che la posta
si trova a disposizione nella casella PEC del ricevente.
La ricevuta di avvenuta consegna non dimostra ovviamente anche l’avvenuta lettura.
Nell’ipotesi di smarrimento di queste ricevute, il mittente può
richiedere la traccia elettronica ai gestori che sono obbligati a
conservarla per 30 mesi.
In caso di disguido dovuto a impossibilità di consegna, a virus o
quant’altro, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro le 24 ore
successive alla spedizione.
I gestori PEC devono avere ottenuto una certificazione ISO 9000 e
devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale
interamente versato non inferiore a 1 milione di euro. Questo in quanto i
particolari rischi dell’attività che può essere esposta ad attacchi
informatici e a violazioni della data protection impongono un alto
livello qualitativo della struttura e un grosso margine economico per
far fronte alle eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei
clienti.
L’organismo posto a vigilanza della correttezza delle operazioni
svolte in questo settore è stato individuato nel CNIPA ovvero l’autorità
che si occupa di regolare l’introduzione delle nuove tecnologie nella
pubblica amministrazione e che promuove lo sviluppo della società
dell’informazione nel nostro Paese.
Il messaggio trasmesso con il protocollo PEC assicura il vantaggio di ottenere la stessa efficacia probatoria della notificazione a mezzo raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno
ex art. 14 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico sulla
documentazione amministrativa così come successivamente modificato
dall’art 3 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 Regolamento recante
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata: “Il
documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito
dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al
destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi
dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore”.
Ricapitolando: la PEC è il sistema attraverso
cui è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato a una
raccomandata con ricevuta di ritorno opponibile ai terzi riguardo al
giorno e all’ora rispettivamente di spedizione e di ricezione.
Liberi professionisti e PEC
La casella di PEC dei liberi professionisti sarà sempre aperta. I
sistemi di posta certificata funzionano 24 ore al giorno. Le scadenze si
intenderanno rispettate se l’invio verrà effettuato entro la mezzanotte
dell’ultimo giorno utile.
La casella di posta piena sarà l’unica ipotesi di mancata
ricezione, ipotesi di impossibilità della comunicazione che verrà
addebitata a colpa del ricevente sul quale grava l’obbligo di tenere la
casella sempre in buono stato di manutenzione come richiesto dalle norme
di buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c..
Processo civile e PECPCT
Occorre non confondere la PEC con la PECPCT che sarebbe la casella
di posta elettronica certificata del processo civile telematico. L’art.
16, co.4, del DL anti-crisi stabilisce: “ Le disposizioni di cui al
presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel
processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano
ferme le specifiche disposizioni normative”.